La prima differenza sostanziale è data dalla destinazione dei due documenti: l’attestato qualificazione energetica viene trasmesso al Comune mentre l’APE viene inviato alla Regione. Rappresenta lo stato finale delle lavorazioni progettate in sede di riqualificazione energetica dell’immobile. I risultati verificati strumentalmente, danno forma a questo documento. Sono diverse anche le figure che compilano i due diversi report. Per quanto riguarda l’attestato qualificazione energetica, il tecnico che ne cura la redazione può essere anche un dipendente o collaboratore dell’impresa che ha seguito le opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Deve essere poi sottoscritto dal direttore dei lavori. L’APE invece deve essere redatto da soggetto od organismo indipendente. Tale procedura è indicata nella guida operativa del Consiglio Nazionale del Notariato.
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Occorre in questo caso fare riferimento al comma 11 del Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni nella legge 181/2013. All’articolo 6 comma 11 viene riportato intanto che "L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica". L’articolo 8, comma 2 del D.lvo 192/2005 indica "…nonché l'attestato qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata". Ci sono sanzioni da 1000 a 6000 euro, oltre alla segnalazione al collegio o all'ordine a cui appartiene il direttore dei lavori per le sanzioni disciplinari, qualora non venga depositato l’attestato qualificazione energetica. Anche se la materia legale è competenza degli specialisti è sempre opportuno sapere quali siano le norme di riferimento da consultare.
E' stato brevemente spiegato quali siano le differenze tra l'attestato qualificazione energetica AQE e l'attestato di prestazione energetica o APE. Mentre il mercato degli attestati di prestazione energetica è molto vasto (e talvolta poco trasparente come indicato anche dagli addetti ai lavori ) per quanto riguarda l'attestato qualificazione energetica, questo debba essere redatto senza ulteriori spese da parte del committente. L'art. 8 comma 2 del D.lvo 192/2005 è chiarissimo in tal senso. Allo stesso modo, non è possibile produrre una dichiarazione di fine lavori valida senza aver depositato anche l'AQE. Basterà dunque controllare con attenzione i preventivi proposti in sede di ristrutturazione o altri lavori di riqualificazione energetica sul nostro immobile, rappresentando che il rilascio dell'attestato deve essere compreso nelle spese.
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