
![]() | BTicino 344502 Videocitofono 2 Fili Vivavoce a Colori, Bianco Prezzo: in offerta su Amazon a: 136,68€ (Risparmi 22,32€) |
L'art. 843 c.c. consente, innanzitutto, l'ingresso in un terreno quando sia assolutamente necessario per edificare o restaurare opere o manufatti di proprietà comune o di altre persone, prevedendo anche il versamento di un indennizzo nel caso di eventuali danneggiamenti. L'attività edilizia, ovviamente, deve essere giustificata da reali esigenze, nonché effettuata con il minor danno possibile per l'immobile e i diritti e le facoltà del suo titolare. Qualora il proprietario si dovesse opporre all'ingresso, sarà compito del Tribunale accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso al fondo. In secondo luogo, la legge rende possibile a chiunque il passaggio nel terreno altrui per permettere il recupero di una cosa oppure di un animale che si sia introdotto accidentalmente nel campo.
La manutenzione straordinaria senza DIA prevista dall'art. 5 del D.L. 40/2010 ha rappresentato un enorme passo avanti nella semplificazione degli adempimenti burocratici relativi ai lavori di ristrutt...
È bene sapere che, per poter iniziare un qualsiasi tipo di lavoro di tipologia edilizia libera nella propria abitazione o immobile, è necessario seguire un iter burocratico per poter ottenere tutti i ...
Per costruire una tettoia sul proprio uscio di casa, nel giardino o sul balcone, non è necessario avere spiccate capacità costruttive, ma stilare un progetto preciso e acquistare il materiale adatto. ...
La legge sicurezza cantieri non è stata la prima del suo genere. Precedenti atti normativi riguardanti la sicurezza sul lavoro furono introdotti nella Costituzione Italiana già dai primi anni Trenta. ...
Una peculiare modalità di accesso al fondo, in conclusione, è quella indicata dall'art. 842 c.c.. Secondo tale articolo, difatti, durante il periodo venatorio il proprietario non può legittimamente opporsi all'entrata nel suo terreno dei cacciatori, se risultino in possesso della regolare licenza autorizzativa. Sono, peraltro, previste 2 eccezioni al suddetto principio di carattere generale. L'ingresso, infatti, potrà essere, in tutti i casi, vietato se il terreno sia recintato da opere in muratura o reti metalliche di discrete dimensioni, sia delimitato nei suoi confini da fiumi e torrenti, oppure se siano presenti stabili coltivazioni agricole che possano ricevere danneggiamenti. L'attività della pesca, al contrario, è sempre sottoposta al consenso del proprietario del fondo rustico.
COMMENTI SULL' ARTICOLO