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Piano operativo per la sicurezza

Aggiornato il 29 marzo 20174 capitoli5 domande frequenti
Operai con dispositivi di sicurezza

Il piano operativo per la sicurezza e la legge 626

Il piano operativo per la sicurezza non è un documento di recente richiesta nel campo della sicurezza sul lavoro. Infatti esso era già previsto dal Decreto Legislativo 626 del 1994. Ma la legge 626 non è stata la prima del suo genere. Precedenti atti normativi riguardanti la sicurezza sul lavoro furono introdotti nella Costituzione Italiana già dai primi anni Trenta. Successivamente, tre D.P.R. furono emanati negli anni Cinquanta con riferimento specifico alle costruzioni e all’edilizia e a tutto ciò a cui si deve porre attenzione in un cantiere. La legge 626 obbliga i datori di lavoro ad informare i propri sottoposti degli eventuali rischi che si possono correre durante lo svolgimento del proprio lavoro, nonché a provvedere alla loro corretta formazione. Ciò a cui bisogna prestare maggiore attenzione è: la viabilità per persone e mezzi, l’uso di cinture di sicurezza o l’accortezza che si deve prestare quando ci si trova su pontili e impalcature.

Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Il POS è parte integrante del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (abbreviato in TUSL), di cui i requisiti minimi sono ben esplicati nell’allegato XV del Decreto Legislativo 81 dell’aprile 2008. Tale Decreto è coordinato al Decreto Legislativo 106 dell’agosto 2009. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, emanato per attuare le norme contenute nella Legge 123 del 2007, ha abrogato gli ordini presenti in atti normativi precedenti riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro. In seguito all’abrogazione di questi atti normativi sparsi, il Testo Unico ne ha riformato, accordato e riunito in sé le disposizioni. I datori di lavoro sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dal piano operativo per la sicurezza, inoltre è loro compito assicurarsi che i propri dipendenti siano a conoscenza di tale piano e che si attengano ad esso durante l’esecuzione del proprio lavoro. È, infatti, obbligo del datore di lavoro fornire al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori una copia del piano fino ad almeno dieci giorni prima dall’inizio dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento

Il piano operativo per la sicurezza (abbreviato in POS) può essere spesso confuso con il piano di sicurezza e coordinamento (abbreviato in PSC). Questi due piani, però, hanno caratteristiche fondamentalmente simile. Il POS deve essere redatto dal datore di lavoro dell’azienda per la quale l’operaio lavora, di contro il PSC può essere redatto sia dal committente dell’opera edilizia che del responsabile dei lavori. Nel caso in cui l’opera da realizzare sia pubblica, è dovere del commitente redigere il PSC. Un’altra differenza sostanziale tra i due piani è la formazione richiesta per redigerne uno. Per redigere un PSC è necessaria una laurea magistrale o un diploma di geometra mentre per redigere un POS è necessaria una formazione adeguata e di lunga data nel campo dell’edilizia. Una cosa che hanno in comune i due piani è che entrambi devono essere presentati agli operai almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori in modo tale che ci sia poi modo di prenderne visione nel tempo adeguato.

Contenuto del piano operativo per la sicurezza

L’obiettivo del piano operativo per la sicurezza è quello di ridurre al minimo i rischi che è possibile correre da parte degli operai durante i lavori in un cantiere edile. Un piano operativo per la sicurezza per essere dichiarato tale deve contenere diverse informazioni. Tra queste tutte le informazioni riguardanti l’azienda appaltatrice come indirizzo di riferimento, recapito telefonico e il nome del datore di lavoro. Bisogna specificare quali sono le mansioni cui bisogna attenersi in cantiere e chi ricopre tali ruoli specifici. Da specificare sono anche i nominativi degli addetti alle emergenze quali pronto soccorso, antincendio e il nominativo del responsabile dei lavoratori. Un altro elemento richiesto è un elenco delle sostanze che bisognerà utilizzare durante lo svolgimento dei lavori, soprattutto di quelle miscele chimiche potenzialmente dannose all’uomo.

Domande frequenti

  • Qual è la differenza principale tra POS e PSC?
    Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) viene redatto dall'impresa esecutrice, ovvero il datore di lavoro dell'azienda che effettua materialmente i lavori, e descrive le modalità operative specifiche per quel cantiere. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), invece, è predisposto dal committente o dal responsabile dei lavori e ha una funzione più ampia di coordinamento tra le varie imprese coinvolte. Mentre il POS richiede una formazione specifica nel settore edile, il PSC necessita di qualifiche accademiche superiori come una laurea magistrale o il diploma di geometra. Entrambi i documenti sono fondamentali ma rispondono a responsabilità gestionali diverse.
  • Chi deve consegnare il POS e quando?
    È obbligo del datore di lavoro fornire una copia del Piano Operativo di Sicurezza al Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RSPP/RLS). Questa consegna deve avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni rispetto all'inizio effettivo dei lavori. Questo lasso di tempo è cruciale perché permette ai rappresentanti dei lavoratori di analizzare il documento, comprendere i rischi specifici e verificare che le misure di prevenzione adottate siano adeguate. Il mancato rispetto di questa scadenza temporale potrebbe comportare sanzioni e invalidità delle procedure di sicurezza previste.
  • Cosa deve contenere obbligatoriamente il POS?
    Un POS valido deve includere dati identificativi dell'azienda appaltatrice, come indirizzo, recapiti e nome del datore di lavoro. È necessario dettagliare le mansioni specifiche assegnate ai lavoratori e i relativi ruoli. Fondamentale è l'elenco dei nominativi degli addetti alle emergenze, suddivisi per competenze: primo soccorso, antincendio e gestione delle evacuazioni. Inoltre, il documento deve contenere un inventario preciso delle sostanze chimiche e delle miscele pericolose che verranno utilizzate in cantiere, al fine di gestire correttamente i rischi tossicologici e garantire la protezione degli operatori attraverso i DPI appropriati.
  • Quali sono i rischi principali a cui il POS deve far fronte?
    Il POS mira a ridurre al minimo i rischi specifici del cantiere, concentrandosi su aree critiche come la viabilità interna per il movimento sicuro di persone e mezzi pesanti. Deve prevedere l'uso obbligatorio e corretto delle attrezzature di protezione individuale, in particolare le cinture di sicurezza per i lavori in quota. Un aspetto vitale riguarda la stabilità e la sicurezza di pontili, impalcature e scale provvisionali. Il documento non si limita alla teoria, ma indica le procedure pratiche per evitare cadute dall'alto, schiacciamenti e incidenti stradali interni al luogo di lavoro, garantendo la conformità alla normativa vigente.
  • La normativa sul POS è cambiata nel tempo?
    Sì, la disciplina è evoluta significativamente. Sebbene il concetto fosse presente già nel D.Lgs. 626/1994 e nelle leggi precedenti dagli anni '30 e '50, la normativa attuale di riferimento è il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008). Questo decreto ha riunito e aggiornato le precedenti disposizioni abrogate, stabilendo requisiti minimi chiari nell'allegato XV. L'obiettivo è uniformare gli standard di sicurezza in tutta Italia. Il datore di lavoro deve quindi attenersi rigorosamente alle norme del Testo Unico, assicurandosi che il POS rifletta le attuali best practice e obblighi formativi, integrando anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009.

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