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Permesso di costruire

Aggiornato il 07 aprile 20176 capitoli5 domande frequenti
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Cos'è il permesso di costruire

In ambito edilizio si sente spesso parlare di permesso di costruire. Ma non tutti sanno a cosa ci si riferisca. Si tratta di un'apposita documentazione che, una volta rilasciata, autorizza ad eseguire gli interventi edilizi per i quali è stata richiesta. Prima ancora che entrasse in vigore il permesso di costruire, tale autorizzazione era la cosiddetta concessione edilizia. Esiste una normativa di riferimento per il permesso di costruire che va necessariamente rispettata. Si tratta del Testo Unico in materia edilizia, riferendosi particolarmente al DPR n° 380/2001. A questa, che è la normativa nazionale, si affiancano anche delle norme a livello regionale che possono essere stabilite dalle singole Regioni e sono, quindi, differenti da un luogo all'altro. Per questa motivazione, prima di presentare la domanda vera e propria al Comune è consigliabile verificare se esistono (o meno) delle normative regionali cui attenersi.

In quali casi è richiesto il permesso di costruire

Il permesso di costruire non è obbligatorio, secondo quanto stabilito per legge, per ogni intervento edilizio ma semplicemente per alcuni. Si tratta, in sostanza, di lavori più ingenti rispetto a quelli per i quali tale richiesta può essere omessa. Innanzitutto richiedono questa autorizzazione le nuove costruzioni edilizie e qualsiasi intervento di ristrutturazione sul profilo urbanistico. Il permesso di costruire è richiesto anche per gli interventi su edifici che, per questi lavori, saranno soggetti a trasformazioni notevoli o a significativi aumenti della propria volumetria. Per gli edifici che si trovano ubicati nel centro storico, la documentazione in oggetto è richiesta se, a seguito dei lavori relativi alla ristrutturazione, vi saranno modifiche alla destinazione d'uso dell'immobile o alla loro sagoma, specialmente se vincolati dal Decreto Legge numero 42 del 22 gennaio 2004 in ambito di beni ambientali e culturali (e sempre in riferimento al Testo Unico dell'edilizia).

Quando la DIA sostituisce il permesso di costruire

La DIA (acronimo che sta per Denuncia di Inizio Attività) può, in alcuni casi, sostituire il permesso di costruire. In questo modo, tutte le pratiche burocratiche da adempiere sono semplificate. Presentate le documentazioni necessarie, trascorsi 30 giorni senza opposizione, si può iniziare coi lavori. Ciò corrisponde alla formula del silenzio-assenso. Questo vale normalmente per tutte le nuove costruzioni o le ristrutturazioni urbanistiche disciplinate da un piano attuativo. Scegliere se richiedere il permesso di costruire o semplicemente la DIA significa anche andare incontro a qualche incertezza. La DIA è molto più semplice ed è l'ideale se si vogliono iniziare presto i lavori. Tuttavia, dall'altro canto, questa pratica obbliga i tecnici ad assumersi maggiori responsabilità in termini di conformità degli edifici, cosa che spesso può non essere vantaggiosa.

Cosa fare per richiedere il permesso di costruire

L'iter burocratico attraverso il quale è possibile procedere con la richiesta del permesso di costruire non è molto complicato. Esso deve essere intrapreso solo ed esclusivamente dal proprietario dell'immobile che sarà, in caso di approvazione, soggetto alle modifiche. La richiesta va inoltrata direttamente presso gli uffici competenti del Comune in cui si trova l'edificio. Ad essa dovranno allegarsi alcuni documenti, quali i titoli di legittimazione (come gli atti notarili), i progetti dei lavori realizzati da tecnici abilitati, la dichiarazione di un ingegnere (o un architetto) in cui si attesta che il progetto è pienamente conforme a tutte le normative. In caso di beni vincolari ci vuole l'autorizzazione dell'ente vincolante. Non devono, poi, mancare tutti i documenti relativi alle identità dei soggetti interessati. Entro 10 giorni il Comune nomina i responsabili che decideranno se accettare o rigettare la richiesta.

Trasferibilità e durata del permesso di costruire

Il permesso di costruire ha una durata prestabilita, ovvero un termine entro cui i lavori che vi sono indicati devono essere iniziati e, quindi, portati a compimento. L'inizio degli interventi non può avvenire dopo un anno da quando il permesso di costruire è stato accettato. La fine degli stessi, invece, non può andare oltre i 3 anni da quel momento. Le proroghe a questi termini, fissati per legge, sono previste esclusivamente per impedimenti indipendenti dalla volontà dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, come terremoti o alluvioni. Se non si sono ancora completati i lavori nel momento in cui scade il permesso di costruire, la parte rimanente deve essere sottoposta ad un nuovo progetto e ad una nuova autorizzazione. Esiste, inoltre, la trasferibilità del titolo. Vuol dire che può essere trasferito ai successori, ad esempio in caso di vendita.

Permesso di costruire in sanatoria e in deroga

Il permesso di costruire può anche essere richiesto in sanatoria o in deroga. Lo si richiede in sanatoria quando si sono realizzati i lavori senza aver richiesto l'autorizzazione a procedere o nel caso in cui, nonostante questa vi sia, gli interventi effettuati risultano difformi rispetto al progetto approvato. Questo iter è realizzabile solo se non c'è stata sanzione amministrativa da parte del Comune e se l'opera per cui si richiede è conforme alle discipline urbanistiche ed edilizie vigenti. Per il permesso di costruire in sanatoria è necessario pagare il contributo di costruzione per un importo doppio. La formula del silenzio assenso non è prevista. Se entro 60 giorni il Comune non risponde, la richiesta si ritiene rifiutata (vige a formula del silenzio-rifiuto). Il permesso di costruire in deroga non si richiede per gli edifici privati ma solo per i pubblici e permette di soprassedere ad alcune norme per la costruzione.

Domande frequenti

  • Qual è la differenza tra Permesso di Costruire e DIA?
    Il Permesso di Costruire è un'autorizzazione preventiva necessaria per opere complesse, nuove costruzioni o interventi che modificano volumetrie e destinazioni d'uso. La DIA (Denuncia di Inizio Attività), invece, è una procedura semplificata per interventi minori o ristrutturazioni urbanistiche disciplinate da piani attuativi. Con la DIA vige il principio del 'silenzio-assenso': se il Comune non si oppone entro 30 giorni, i lavori possono iniziare. La DIA riduce la burocrazia iniziale ma sposta sulla responsabilità tecnica del professionista il peso della conformità immediata, mentre il Permesso di Costruire richiede un'istruttoria più lunga ma offre maggiore certezza legale preliminare.
  • Quanto tempo ho per iniziare e completare i lavori dopo aver ottenuto il Permesso di Costruire?
    Una volta rilasciato il Permesso di Costruire, hai un anno di tempo per dare inizio effettivo ai cantieri. Una volta iniziato, devi completare l'interno entro tre anni dalla data di accettazione del permesso. Questi termini sono tassativi. Le uniche eccezioni prevedono proroghe in caso di eventi imprevedibili e indipendenti dalla tua volontà, come calamità naturali (terremoti, alluvioni). Se i lavori non terminano entro i tre anni, la parte restante dovrà essere oggetto di una nuova progettazione e di una nuova richiesta di autorizzazione, poiché il titolo originario sarà scaduto.
  • Chi può presentare la domanda di Permesso di Costruire e quali documenti servono?
    La domanda deve essere presentata esclusivamente dal proprietario dell'immobile o da chi ne detiene il diritto reale sull'edificio. È fondamentale rivolgersi agli uffici comunali competenti del territorio dove sorge l'edificio. Tra i documenti obbligatori figurano: i titoli di legittimazione (es. atto di proprietà), il progetto dettagliato redatto da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), la dichiarazione di conformità del progetto alle normative vigenti e i documenti di identità dei soggetti coinvolti. Se l'immobile è vincolato (beni culturali o paesaggistici), è indispensabile allegare anche l'autorizzazione specifica dell'ente vincolante competente.
  • Come funziona il Permesso di Costruire in sanatoria per lavori già eseguiti?
    La sanatoria serve a regolarizzare opere realizzate senza autorizzazione o diverse dal progetto approvato. Non è applicabile se sono state già irrogate sanzioni amministrative. Per ottenerlo, l'opera deve essere conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Attenzione: il costo del contributo di costruzione raddoppia rispetto alla normale costruzione ex-novo. Inoltre, nella sanatoria non vige il silenzio-assenso, ma il silenzio-rifiuto: se il Comune non risponde entro 60 giorni, la domanda si intende respinta. Questa procedura è più rischiosa e costosa, quindi va valutata con estrema cautela prima di iniziare qualsiasi lavoro.
  • Il Permesso di Costruire è trasferibile in caso di vendita dell'immobile?
    Sì, il Permesso di Costruire è un titolo trasferibile. Ciò significa che può essere ceduto ai nuovi proprietari dell'immobile, ad esempio in occasione di una compravendita. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi previsti dal permesso, mantenendo valide le scadenze temporali originali (l'avvio entro un anno e il completamento entro tre anni dalla data di rilascio originale). È importante che nell'atto di vendita venga specificato il passaggio di titolarità del titolo abilitativo per evitare contestazioni future e garantire la continuità del processo edilizio senza necessità di nuove istanze.

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