balcone aggettante

Costruire casa

Sottobalconi

I sottobalconi sono la parte più importante dei balconi, parte integrante dell'abitazione e elementi decorativi in un condominio.

di Redazione

03 aprile 2017

I balconi e i sottobalconi

I balconi, parte integrante delle abitazioni e edifici vari, si compongono di vari elementi come i sottobalconi, i piani di calpestio, le solette, i frontalini etc. La funzione del balcone può essere o solo di decoro oppure essendo parte integrante dell'abitazione è il luogo dove potersi affacciare e godere della veduta e/o vista del panorama. Non essendoci delle leggi precise di regolamentazione di funzionalità e proprietà dei balconi, dopo vari ricorsi in cassazione per litigi inerenti le spese da sostenere per la loro manutenzione, la giurisprudenza e la dottrina tende a considerare i balconi come manufatto con una duplice funzione. Il balcone è parte integrante dell'abitazione quindi di uso esclusivo del condomino, ma nello stesso tempo è in comproprietà con gli altri condomini in quanto la parte esterna fa parte della facciata.

Spese relative per i sottobalconi

Come già sostenuto i balconi sono parte integrante dell'abitazione quindi i sottobalconi vengono considerati secondo alcune sentenze di cassazione alla stessa stregua dei soffitti disciplinati dall’"art. 1125 codice civile". Sono state tante le sentenze che in modo diverso hanno disciplinato la funzionalità e l'appartenenza dei balconi e dei sottobalconi. Oggi ricordiamo la "sentenza n. 8159/1996" che precisa che i balconi sono sì parte integrante delle abitazioni, ma non assolvono la funzione portante della struttura abitativa, quindi essendo di uso esclusivo del proprietario o affittuario dell'immobile tutte le spese ad esse relative sono a carico dello stesso. Dobbiamo tener presente che esistono diversi tipi di balconi e diverse tipologie di sottobalconi, ecco perché non ci può essere una regola comune per il sostenimento delle spese di manutenzione. Dobbiamo sempre affidarci allo statuto condominiale.

I vari tipi e le relative caratteristiche

I balconi possono essere di due tipi, ad incasso e aggettanti. I balconi ad incasso sono i cosi detti balconi rientranti a filo facciata e chiusi tra i due lati, svolgono la funzione di sostegno tra i due piani e in proprietà comune tra i due inquilini ( il condomino di sopra e sotto il piano di riferimento). Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 1125 del codice civile, le opere di ristrutturazione e manutenzione dei sottobalconi sono a carico, in parti eguali, ai due condomini il sovrastante e il sottostante il piano di riferimento. Mentre le spese di pavimentazione le opere relative alla tinteggiatura e decoro sono a carico esclusivo del proprietario del piano. I balconi aggettanti sono quelli che sporgono in relazione alla facciata e sono aperti ai lati. In questo caso le spese per ristrutturare o le spese manutentive del sottobalcone sono a carico del proprietario dell'appartamento.

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Domande frequenti

  • Chi deve pagare la manutenzione del sottobalcone: il proprietario dell'appartamento o tutti i condomini?
    La responsabilità delle spese dipende dalla tipologia di balcone. Per i balconi aggettanti, che sporgono dalla facciata, la manutenzione e le ristrutturazioni del sottobalcone sono a carico esclusivo del proprietario dell'appartamento, poiché si considerano parte integrante del suo uso esclusivo. Al contrario, per i balconi ad incasso (rientranti a filo facciata), che fungono da elemento strutturale di sostegno tra i piani, le spese di ristrutturazione e manutenzione ordinaria del sottobalcone devono essere suddivise equamente tra il condomino del piano superiore e quello del piano inferiore, in base all'articolo 1125 del Codice Civile.
  • Cosa cambia tra le spese di manutenzione strutturale e quelle decorative del sottobalcone?
    È fondamentale distinguere tra interventi strutturali e estetici. Per i balconi ad incasso, mentre le opere di ristrutturazione e manutenzione generale del sottobalcone sono condivise al 50% tra i condomini sopra e sotto, le spese relative alla pavimentazione, alla tinteggiatura e agli interventi puramente decorativi restano a carico esclusivo del proprietario dell'unità immobiliare. Questa distinzione è cruciale per evitare contestazioni condominiali: la struttura comune va divisa, mentre il finissimo e l'estetica personale sono a carico del singolo utente.
  • Esiste una legge specifica che regola chi paga i lavori al sottobalcone?
    Non esiste una normativa unica che copra ogni singolo caso, ma la giurisprudenza, in particolare la sentenza della Cassazione n. 8159/1996, ha chiarito che i balconi sono parte integrante dell'abitazione e di uso esclusivo, senza però assolvere funzioni portanti principali. Pertanto, le spese seguono la logica dell'uso esclusivo. Tuttavia, la regola d'oro rimane lo Statuto Condominiale: se nel regolamento c'è una disposizione diversa, quella prevale. In assenza di specifiche clausole, si applicano le norme generali del Codice Civile e i precedenti giurisprudenziali citati.
  • Quali sono le differenze pratiche tra un balcone ad incasso e uno aggettante?
    La differenza principale risiede nella posizione rispetto alla facciata e nelle implicazioni legali. Il balcone ad incasso è rientrato a filo facciata, chiuso sui lati laterali e svolge spesso una funzione di sostegno strutturale tra i piani; per questo motivo coinvolge sia il proprietario sopra che quello sotto. Il balcone aggettante, invece, sporge verso l'esterno ed è aperto sui lati. Essendo un elemento che si affaccia esclusivamente sull'unità immobiliare sottostante e non condividendo la stessa struttura portante verticale nello stesso modo, tutte le spese di manutenzione e ristrutturazione del suo sottobalcone gravano unicamente sul proprietario dell'appartamento.